ENERGY MANAGER ED ESPERTO IN GESTIONE DELL’ENERGIA (EGE): DIFFERENZE E REQUISITI PER DUE FIGURE DI SPICCO DEI NUOVI SCENARI ENERGETICI.
Due figure di spicco nell’era della green economy e di razionalizzazione delle risorse energetiche legate anche alle conseguenze delle recenti vicende belliche, sono sicuramente l‘Energy Manager (Legge 10/91) e l’EGE, o esperto in gestione energetica (UNI CEI 11339).
La figura dell’Energy Manager nasce negli anni 70 negli Stati Uniti d’America, a seguito della grave crisi petrolifera, mentre si è iniziato a parlare di EGE nel 2006.
Una differenza sta in requisiti che, pur se simili, nella figura dell’EGE risultano essere più specifici, in quanto devono soddisfare gli standard richiesti per accedere e superare l’esame di Certificazione, che agli Energy Manager non è richiesto.
La nomina dell’Energy Manager è obbligatoria per i soggetti con consumi annui superiori ai 10.000 tep per l’industria e ai 1.000 tep per gli altri settori in base all’art. 19 della legge 9 gennaio 1991 n. 10.
Mentre l’EGE è una figura i cui requisiti sono definiti dalla norma UNI CEI 11339 per la quale è possibile avvalersi di certificazione terza da parte di organismi di certificazione accreditati. L’EGE raccoglie le competenze dell’Energy Manager e degli esperti attivi come professionisti o dipendenti di ESCO e società di servizi energetici e svolge la funzione di Energy Auditor in relazione alle diagnosi obbligatorie di cui all’art. 8 del D.Lgs. 102/2014. La certificazione viene rilasciata sulla base di un’esperienza minima sul campo e del superamento di un esame.
Un Energy Manager può essere al contempo un EGE. È una condizione auspicabile in diversi casi, in quanto in generale un Energy Manager dovrebbe avere requisiti tali da soddisfare quanto richiesto dalla norma UNI CEI 11339, indipendentemente dal fatto che intenda certificarsi o meno. Ci sono comunque delle situazioni, specie nelle grandi organizzazioni, in cui l’Energy Manager è bene che sia un manager di alto livello per poter così incidere in modo efficace sulle scelte aziendali.
2) Un Energy Manager può non essere un EGE. Ai fini dell’adempimento all’art. 19 della Legge 10/91 non sono previsti obblighi su corsi da seguire, esami da sostenere, certificazioni da ottenere. Un Energy Manager può essere nominato a prescindere dal fatto che abbia o meno le caratteristiche previste dal D.Lgs. 115/08 e dalla norma UNI CEI 11339.
3) Un EGE può non essere un Energy Manager, in quanto l’aderenza ai requisiti previsti dallo schema di certificazione e accreditamento per la conformità alla norma UNI CEI 11339:2009 può essere rispettata anche al di fuori della nomina dell’Energy Manager. È ad esempio il caso di un libero professionista che abbia condotto studi di fattibilità e diagnosi e seguito direttamente richieste di incentivi per interventi connessi all’uso razionale dell’energia, o quello ad esempio di un tecnico esperto di efficientamento e manutenzione in un particolare settore (civile o industriale) che abbia seguito direttamente la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e fonti rinnovabili e proceduto alla manutenzione ottimale degli stessi. (Fonte Fire)
Ma è facilmente comprensibile che i due profili siano estremamente compatibili tra loro e nulla vieta al professionista di ricoprire il ruolo di entrambi, in quanto i requisiti richiesti dalla norma UNI CEI 11339 sono auspicabili anche per l’Energy Manager.
Le certificazioni rilasciate da Ricec, organismo nazionale ed internazionale accreditato presso Accredia, costituiscono un’importante valorizzazione curriculare e un elemento distintivo nell’ottica competitiva del mondo del lavoro e della garanzia nei confronti delle aziende.
Ricec, il valore delle competenze.